AccordoTitolo IV

Art. 22

In vigore dal 28 nov 2003
I pezzi di ricambio destinati alla riparazione di un veicolo, già importato temporaneamente, che effettua uno dei trasporti previsti dal presente Accordo, sono ammessi in esenzione temporanea dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza restrizioni nè proibizioni, nel rispetto delle formalità doganali previste dagli ordinamenti delle Parti Contraenti. Per le parti sostituite e non riesportate è dovuto il pagamento dei diritti doganali e delle tasse di entrata, a meno che, conformemente alle disposizioni della legislazione del Paese d'importazione, dette parti siano state cedute gratuitamente a tale Paese, ove ciò sia consentito dalla normativa doganale vigente, oppure distrutte a spese degli interessati, sotto vigilanza dell'Autorità doganale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-11-03;330#art-a-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo