Accordo›Titolo IV
Art. 24
In vigore dal 28 nov 2003
In caso di violazione delle disposizioni del presente Accordo commesse nel territorio dell'altra Parte Contraente e ferme restando le sanzioni irrogate nel Paese in cui l'infrazione è rilevata, l'Autorità competente della Parte Contraente nel territorio della quale il veicolo è immatricolato decide - su segnalazione dell'Autorità competente dell'altra Parte Contraente - l'applicazione di una delle seguenti sanzioni:
a) avvertimento;
b) diffida, con avvertimento che in caso di recidiva si farà luogo all'applicazione delle misure previste dalle successive lettere c) o d);
c) sospensione a titolo temporaneo dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci o viaggiatori nel Paese ove è stata commessa l'infrazione;
d) revoca dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci o viaggiatori nel Paese ove è stata commessa l'infrazione.
Le Autorità che adottano le sanzioni sono tenute ad informare quelle che le hanno richieste.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-11-03;330#art-a-24