Accordo›Titolo IV
Art. 19
In vigore dal 28 nov 2003
Ciascuna Parte Contraente consente l'ingresso nel suo territorio dei veicoli immatricolati nel territorio dell'altra Parte Contraente in esenzione temporanea dai diritti doganali senza proibizioni nè restrizioni e a condizione che tali veicoli siano riesportati.
Le Parti Contraenti possono disporre che tali veicoli siano sottoposti alle formalità doganali richieste per la temporanea importazione nel rispettivo territorio.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-11-03;330#art-a-19