AccordoTitolo III

Art. 14

In vigore dal 28 nov 2003
1 trasportatori stabiliti sul territorio di una delle Parti Contraenti non possono effettuare: - trasporti tra due luoghi situati sul territorio dell'altra Parte Contraente, - trasporti tra il territorio dell'altra Parte Contraente e un Paese terzo; salvo autorizzazione speciale dell'altra Parte Contraente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-11-03;330#art-a-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo