Accordo›Titolo III
Art. 14
In vigore dal 28 nov 2003
1 trasportatori stabiliti sul territorio di una delle Parti Contraenti non possono effettuare:
- trasporti tra due luoghi situati sul territorio dell'altra Parte Contraente,
- trasporti tra il territorio dell'altra Parte Contraente e un Paese terzo; salvo autorizzazione speciale dell'altra Parte Contraente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-11-03;330#art-a-14