AccordoTitolo IV

Art. 18

In vigore dal 28 nov 2003
I trasportatori delle due Parti Contraenti sono obbligati al rispetto delle.norme valutarie e fiscali in vigore nel territorio della Parte Contraente ove si effettua il trasporto. La Commissione Mista indicata nell' potrà proporre alle Autorità competenti in materia fiscale delle Parti Contraenti, secondo il principio della reciprocità, di far beneficiare i trasporti effettuati ai sensi del presente Accordo di misure di facilitazione fiscale che siano consentite dalla legislazione dei due Stati.
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urn:nir:stato:legge:2003-11-03;330#art-a-18

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Art. 18 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare relativo ai trasporti internazionali su strada di viaggiatori e merci e di transito, fatto ad Algeri il 24 ottobre 2000. — Testo vigente | Portale Normativo