Accordo›Titolo IV
Art. 23
In vigore dal 28 nov 2003
La fatturazione ed i pagamenti per i servizi di trasporto effettuati in applicazione del presente Accordo, dovranno essere eseguiti in valuta liberamente convertibile al tasso di cambio di mercato vigente il giorno dei pagamenti stessi.
I relativi trasferimenti dovranno avvenire in tempi ragionevoli secondo gli usi internazionali previo assolvimento degli obblighi fiscali.
Qualora dovesse essere concluso un Accordo di pagamento tra le Parti Contraenti, i pagamenti di cui sopra avranno luogo secondo le disposizioni di quest'ultimo Accordo.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-11-03;330#art-a-23