AccordoTitolo IV

Art. 27

In vigore dal 28 nov 2003
La legislazione interna di ciascuna Parte Contraente si applica a tutte le questioni che non sono regolamentate dal presente Accordo o dalle convenzioni internazionali alle quali aderiscono entrambe le Parti Contraenti.
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urn:nir:stato:legge:2003-11-03;330#art-a-27

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