Accordo›Titolo IV
Art. 28
In vigore dal 28 nov 2003
I conducenti e il personale impiegato sui veicoli adibiti al trasporto di persone e di merci sono tenuti a rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato Contraente in cui si svolge il trasporto e in particolare la normativa nazionale che disciplina l'ingresso e il soggiorno nei rispettivi territori.
Le autorizzazioni, rilasciate dalle Autorità competenti indicate nel presente Accordo, devono essere tenute a bordo del veicolo durante il trasporto ed essere presentate a ogni richiesta degli agenti di controllo. Le stesse debbono essere vistate dalla dogana all'entrata e all'uscita dal territorio della Parte Contraente in cui le stesse sono valide.
Le Parti Contraenti si riservano in generale il diritto di derogare alla libertà di movimento reciprocamente accordata, in particolare nel caso in cui lo richiedano esigenze di sicurezza dello Stato anche per ciò che riguarda la regolamentazione del trasporto di merci e
viaggiatori
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Prourn:nir:stato:legge:2003-11-03;330#art-a-28