Accordo›Titolo IV
Art. 25
In vigore dal 28 nov 2003
Tutte le questioni concernenti le modalità d'applicazione del presente Accordo saranno risolte d'intesa tra le Autorità competenti delle Parti contraenti, che sono:
- per la Repubblica italiana: Il Ministero dei trasporti e della navigazione Dipartimento dei trasporti terrestri;
- per la Repubblica Algerina Democratica e Popolare: Il Ministero dei trasporti, Direzione dei trasporti terrestri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-11-03;330#art-a-25