AccordoTitolo IV

Art. 21

In vigore dal 28 nov 2003
Sono ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza proibizioni nè restrizioni, i combustibili e i carburanti contenuti nei serbatoi normali dei veicoli temporaneamente importati restando inteso che il serbatoio normale è quello previsto dal costruttore per il tipo di veicolo di cui trattasi.
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urn:nir:stato:legge:2003-11-03;330#art-a-21

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