AccordoTitolo IV

Art. 15

In vigore dal 28 nov 2003
I requisiti di capacità tecnica e professionale dei trasportatori, l'idoneità dei veicoli, il contenuto dei documenti di circolazione dei veicoli, l'idoneità alla guida dei conducenti, la copertura assicurativa ed i massimali contro i rischi di responsabilità civile verso i terzi e verso i viaggiatori trasportati, sono determinati, nel rispetto delle disposizioni nazionali in vigore, dalle Autorità competenti dei due Paesi. Le condizioni di polizza assicurativa debbono essere comunque conformi alle disposizioni di legge vigenti nel Paesè in cui si effettua il trasporto.
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urn:nir:stato:legge:2003-11-03;330#art-a-15

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Art. 15 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare relativo ai trasporti internazionali su strada di viaggiatori e merci e di transito, fatto ad Algeri il 24 ottobre 2000. — Testo vigente | Portale Normativo