Accordo›Titolo III
Art. 12
In vigore dal 28 nov 2003
Fatte salve le disposizioni particolari previste nella materia dalle legislazioni e regolamentazioni nazionali delle due Parti Contraenti, l'autorizzazione prevista nell'articolo precedente non è richiesta per i seguenti trasporti:
1. i trasporti funebri, effettuati con veicoli attrezzati per tale scopo;
2. i trasporti di materiale destinato alle fiere ed esposizioni;
3. i trasporti occasionali di merci a destinazione o in provenienza da aeroporti in caso di deviazione dei servizi;
4. i trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori; i trasporti di bagagli per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti o da essi provenienti;
5. i trasporti postali;
6. i trasporti di articoli necessari alle cure mediche in caso di soccorsi d'urgenza, soprattutto in presenza di calamità naturali;
7. i trasporti di merci di valore, per esempio i metalli preziosi, effettuati con veicoli speciali scortati dalle forze di polizia o da altri servizi di sicurezza;
8. i trasporti di parti di ricambio per navi e aeromobili;
9. lo spostamento a vuoto di un veicolo adibito al trasporto di merci e destinato a sostituire un veicolo divenuto inutilizzabile nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonché il ritorno a vuoto del veicolo in avaria dopo la riparazione. Il proseguimento del trasporto con veicolo di sostituzione si effettuerà avvalendosi dell'autorizzazione rilasciata al veicolo divenuto inutilizzabile;
10. i trasporti di api e avannotti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-11-03;330#art-a-12