Accordo

Art. 9

In vigore dal 28 nov 2003
I servizi previsti alle lettere a) e b) dell' del presente Accordo, sono effettuati senza alcuna autorizzazione, anche se si tratti di un transito. In tale caso, il conducente del veicolo deve avere a bordo un elenco nominativo dei viaggiatori. Non è richiesta autorizzazione anche nel caso di sostituzione di veicolo in avaria con un altro veicolo, secondo le norme stabilite dalla Commissione Mista di cui all' del presente Accordo. Nel caso previsto dalla lettera c) dell' del presente Accordo, l'Autorità competente del Paese in cui ha sede il trasportatore che deve effettuare il servizio dovrà chiedere l'autorizzazione dell'altra Parte Contraente. Le Autorità competenti si scambieranno un contingente annuale di moduli di autorizzazione, stabilito dalla Commissione di cui all'art, 26 del presente Accordo.
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urn:nir:stato:legge:2003-11-03;330#art-a-9

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