Accordo›Titolo III
Art. 11
In vigore dal 28 nov 2003
Con l'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente dell'altra Parte Contraente, e con esclusione dei casi previsti dal successivo o su decisione della Commissione Mista prevista dall' del presente Accordo, ogni trasportatore di una Parte Contraente ha il diritto di importare temporaneamente un veicolo, vuoto o carico, sul territorio dell'altra Parte Contraente al fine di trasportare merci:
a) tra un luogo situato sul territorio di una Parte Contraente e un luogo situato sul territorio dell'altra Parte Contraente, oppure
b) in transito sul territorio dell'altra Parte Contraente.
Nell'effettuazione del trasporto di merci l'ingresso, il movimento e la permanenza dei veicoli, nonché dei conducenti, nel territorio dell'altra Parte Contraente potranno essere sottoposti, a titolo di reciprocità, a particolari condizioni, controlli e cautele, quando lo richiedano esigenze di sicurezza dello Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-11-03;330#art-a-11