Accordo
Art. 10
In vigore dal 28 nov 2003
Per tutti gli altri servizi di trasporto viaggiatori con veicolo non previsti negli articoli Precedenti del presente Accordo è necessario ottenere preventivamente l'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente dell'altra Parte Contraente.
L'autorizzazione è rilasciata al trasportatore in base alla domanda indirizzata all'Autorità competente della Parte Contraente del Paese dove il trasportatore ha la sua sede.
La domanda deve contenere l'indicazione della destinazione del viaggio, dell'itinerario, della finalità del viaggio stesso, del veicolo da utilizzare e tutte le altre indicazioni che saranno stabilite di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti.
L'Autorità competente di una delle Parti Contraenti trasmette le domande ammesse all'Autorità competente dell'altra Parte Contraente al fine di ottenere la relativa autorizzazione, corredandole di tutta la documentazione necessaria.
L'Autorità competente dell'altra Parte Contraente comunicherà le proprie determinazioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
L'Autorità del Paese nel quale ha sede il trasportatore richiedente rilascia l'autorizzazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-11-03;330#art-a-10