Accordo›Titolo II
Art. 4
In vigore dal 28 nov 2003
I servizi regolari tra i due Paesi sono istituiti di comune accordo dalle Autorità. competenti delle Parti Contraenti sulla base delle determinazioni della Commissione Mista prevista dall' dei presente Accordo.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-11-03;330#art-a-4