AccordoTitolo II

Art. 4

In vigore dal 28 nov 2003
I servizi regolari tra i due Paesi sono istituiti di comune accordo dalle Autorità. competenti delle Parti Contraenti sulla base delle determinazioni della Commissione Mista prevista dall' dei presente Accordo.
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urn:nir:stato:legge:2003-11-03;330#art-a-4

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Art. 4 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare relativo ai trasporti internazionali su strada di viaggiatori e merci e di transito, fatto ad Algeri il 24 ottobre 2000. — Testo vigente | Portale Normativo