Accordo›Titolo I
Art. 2
Definizioni
In vigore dal 28 nov 2003
Definizioni
Ai sensi del presente Accordo e per la sua applicazione, si intende per:
1 - Trasportatore: una persona fisica o giuridica autorizzata ad effettuare trasporti di viaggiatori o di merci conformemente alle disposizioni legali in vigore nel suo Paese.
2 - Veicolo: la definizione di tipo di veicolo sarà stabilita dalla Commissione Mista di cui all' del presente Accordo.
3 - Autorizzazione: ogni licenza, concessione o autorizzazione rilasciata ai sensi delle disposizioni del presente Accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-11-03;330#art-a-2