AccordoTitolo I

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 28 nov 2003
Definizioni Ai sensi del presente Accordo e per la sua applicazione, si intende per: 1 - Trasportatore: una persona fisica o giuridica autorizzata ad effettuare trasporti di viaggiatori o di merci conformemente alle disposizioni legali in vigore nel suo Paese. 2 - Veicolo: la definizione di tipo di veicolo sarà stabilita dalla Commissione Mista di cui all' del presente Accordo. 3 - Autorizzazione: ogni licenza, concessione o autorizzazione rilasciata ai sensi delle disposizioni del presente Accordo.
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urn:nir:stato:legge:2003-11-03;330#art-a-2

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