Protocollo 1›Titolo IV
Art. 16
Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1
In vigore dal 21 nov 2003
Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1
1. In deroga all', paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.
3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.
4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:
"NACHTRAGLICH AUSGESTELLT", "DELIVRE A POSTERIORI",
"RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI",
"ISSUED RETROSPECTIVELY", "UDSTEDT EFTERFØLGENDE",
"EKΔOΘEN EK TΩN YΣTEPΩN", "EXPEDIDO A POSTERIORI",
"EMITIDO A POSTERIORI", "ANNETTU JALKIKATEEN",
"UTFARDAT I EFTERHAND".
5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato EUR.1.
Storico versioni
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