Protocollo 1Titolo IV

Art. 17

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

In vigore dal 21 nov 2003
Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso. 2. I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture: "DUPLKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE", "ANTIΓPAΦO", "DUPLICADO", "SEGUNDA VIA", "KAKSOISKAPPALE". 3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato EUR.1 duplicato. 4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data:
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-p-17

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Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 (Art. 17 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, con atto finale, allegati, protocolli e dichiarazioni, fatto a Pretoria l'11 ottobre 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo