Protocollo 1›Titolo IV
Art. 14
Requisiti di carattere generale
In vigore dal 21 nov 2003
Requisiti di carattere generale
1. I prodotti originari della Comunità importati in Sudafrica e i prodotti originati del Sudafrica importati nella Comunità beneficiano delle disposizioni dell'Accordo su presentazione:
a) di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III; oppure
b) nei casi di cui all', paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo è riportato nell'allegato IV, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso denominata "dichiarazione su fattura") che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentire l'identificazione.
2. In deroga al paragrafo 1,nei casi di cui all' i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'Accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-p-14