Protocollo 1Titolo III

Art. 11

Principio di territorialità

In vigore dal 21 nov 2003
Principio di territorialità 1. Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario stabilite nel titolo II devono essere rispettate senza interruzione nella Comunità o in Sudafrica, fatte salve le disposizioni dell'. 2. Le merci originarie esportate dalla Comunità o dal Sudafrica verso un altro paese e successivamente reimportate sono considerate, salvo il disposto dell', non originarie, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente: a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate; e b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-p-11

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Principio di territorialità (Art. 11 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, con atto finale, allegati, protocolli e dichiarazioni, fatto a Pretoria l'11 ottobre 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo