Protocollo 1Titolo III

Art. 12

Trasporto diretto

In vigore dal 21 nov 2003
Trasporto diretto 1. Il trattamento preferenziale previsto dall'Accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati tra la Comunità e il Sudafrica direttamente o attraverso i territori degli altri paesi di cui all'. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi attraverso altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato. I prodotti originati possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunità o del Sudafrica. 2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando: a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito; oppure b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente; i) una descrizione esatta dei prodotti; ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati; e iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito; oppure c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-p-12

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