Protocollo 1›Titolo III
Art. 13
Esposizioni
In vigore dal 21 nov 2003
Esposizioni
1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese diverso da quelli di cui all' e venduti dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità o in Sudafrica beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'Accordo, purchè sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:
a) un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunità o dal Sudafrica nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunità o in Sudafrica;
c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; e
d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.
2. Alle autorità doganali del paese d'importazioni deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, sulla quale siano indicati la denominazione e l'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.
3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-p-13