Protocollo 1›Titolo IV
Art. 18
Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza
In vigore dal 21 nov 2003
Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza
Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità o in Sudafrica, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, e parte di essi, altrove nella Comunità o in Sudafrica. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-p-18