Protocollo 1Titolo IV

Art. 20

Esportatore autorizzato

In vigore dal 21 nov 2003
Esportatore autorizzato 1. Le autorità doganali del paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi dell'Accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo. 2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate. 3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura. 4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato. 5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-p-20

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Esportatore autorizzato (Art. 20 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, con atto finale, allegati, protocolli e dichiarazioni, fatto a Pretoria l'11 ottobre 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo