Art. 18 · Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza
Protocollo 1Titolo IV

Art. 18

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Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

In vigore dal 21 nov 2003
Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità o in Sudafrica, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, e parte di essi, altrove nella Comunità o in Sudafrica. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.
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