Protocollo 1›Titolo IV
Art. 17
126 / 162Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1
In vigore dal 21 nov 2003
Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1
1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.
2. I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture:
"DUPLKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE", "ANTIΓPAΦO", "DUPLICADO", "SEGUNDA VIA", "KAKSOISKAPPALE".
3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato EUR.1 duplicato.
4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data:
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-p-17