Art. 17 · Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1
Protocollo 1Titolo IV

Art. 17

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Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

In vigore dal 21 nov 2003
Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso. 2. I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture: "DUPLKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE", "ANTIΓPAΦO", "DUPLICADO", "SEGUNDA VIA", "KAKSOISKAPPALE". 3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato EUR.1 duplicato. 4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data:
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