Trattato›Capo II
Art. 14
In vigore dal 10 set 2003
1. Le patenti di guida militari rilasciate da ciascuna delle Parti sono valide anche nel territorio di tutti gli Stati Parte del presente Trattato e consentono in servizio di guidare tutti gli automezzi di EUROFOR per la categoria corrispondente.
2. Gli automezzi militari conservano la targa dello Stato di appartenenza e sono dotati di un segno distintivo di EUROFOR.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;251#art-t-14