Trattato›Capo I
Art. 9
In vigore dal 10 set 2003
1. Lo Stato in cui EUROFOR avrà sede permanente si impegna a mettere gratuitamente a disposizione di questa le installazioni ritenute necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni.
2. Le installazioni destinate all'uso ufficiale di EUROFOR sono inviolabili come anche lo sono i suoi archivi in qualunque luogo essi si trovino. Nessun rappresentante dello Stato di accoglienza potrà entrare nelle suddette installazioni senza il consenso del Generale che comanda EUROFOR o altro funzionario a questo delegato. Il consenso è presunto in caso di calamità naturale, di incendio o altro evento che richiede misure immediate.
3. I beni mobili ed immobili di proprietà di EUROFOR o messi a sua disposizione sono esenti da perquisizione, requisizione, esproprio ed altre misure analoghe.
4. Non potrà essere adottato nei confronti dell'EUROFOR nessun provvedimento esecutivo di sequestro o confisca di beni o fondi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;251#art-t-9