Trattato›Capo II
Art. 12
In vigore dal 10 set 2003
1. Sia i membri della Forza, sia la componente civile, nonché le persone a carico sono tenuti a rispettare il diritto vigente nello Stato di accoglienza. Inoltre, i membri della Forza e della componente civile devono astenersi dal compiere qualsiasi attività incompatibile con lo spirito del presente Trattato nel territorio di detto Stato.
2. Sia i membri della Forza, sia la componente civile e le persone a carico non sono assoggettati alla normativa relativa agli stranieri in materia d'immigrazione ed agli adempimenti per l'ingresso ed il soggiorno, vigenti nello Stato di accoglienza.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;251#art-t-12