Trattato›Capo II
Art. 15
In vigore dal 10 set 2003
Qualsiasi cittadino di una delle Parti, non appartenente nè alla Forza nè alla componente civile, ma che svolge in questo ambito una particolare missione di natura tecnica o scientifica è considerato, per la sola durata della missione ed esclusivamente ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai capi III e IV del presente Trattato, come appartenente alla Forza o alla componente civile.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;251#art-t-15