Trattato›Capo III
Art. 18
In vigore dal 10 set 2003
1. Ai fini dell'applicazione del presente capo, le autorità delle Parti si prestano mutua assistenza, particolarmente per:
a) lo svolgimento di inchieste e la raccolta delle prove;
b) l'arresto, il fermo provvisorio e la consegna delle persone di cui sopra all'autorità che deve esercitare la propria giurisdizione.
2. Le autorità delle Parti si informano reciprocamente degli sviluppi dei casi di cui al presente capo.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;251#art-t-18