TrattatoCapo III

Art. 18

In vigore dal 10 set 2003
1. Ai fini dell'applicazione del presente capo, le autorità delle Parti si prestano mutua assistenza, particolarmente per: a) lo svolgimento di inchieste e la raccolta delle prove; b) l'arresto, il fermo provvisorio e la consegna delle persone di cui sopra all'autorità che deve esercitare la propria giurisdizione. 2. Le autorità delle Parti si informano reciprocamente degli sviluppi dei casi di cui al presente capo.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;251#art-t-18

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Art. 18 Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana, la Repubblica francese, la Repubblica portoghese ed il Regno di Spagna recante lo Statuto di «EUROFOR», fatto a Roma il 5 luglio 2000. — Testo vigente | Portale Normativo