TrattatoCapo V

Art. 23

In vigore dal 10 set 2003
Lo Stato di accoglienza prende tutte le misure ragionevolmente necessarie per garantire alla Forza ed alla componente civile la disponibilità dei servizi indispensabili, in particolare elettricità, acqua, gas, servizi postali, telefonici e telegrafici, raccolta dei rifiuti e protezione contro gli incendi.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;251#art-t-23

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Art. 23 Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana, la Repubblica francese, la Repubblica portoghese ed il Regno di Spagna recante lo Statuto di «EUROFOR», fatto a Roma il 5 luglio 2000. — Testo vigente | Portale Normativo