Trattato›Capo V
Art. 23
In vigore dal 10 set 2003
Lo Stato di accoglienza prende tutte le misure ragionevolmente necessarie per garantire alla Forza ed alla componente civile la disponibilità dei servizi indispensabili, in particolare elettricità, acqua, gas, servizi postali, telefonici e telegrafici, raccolta dei rifiuti e protezione contro gli incendi.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;251#art-t-23