TrattatoCapo III

Art. 19

In vigore dal 10 set 2003
Le autorità dello Stato di accoglienza esamineranno con benevolenza le richieste delle autorità dello Stato d'origine al fine di fornir loro assistenza relativamente all'esecuzione di pene detentive pronunciate da tali autorità nel territorio dello Stato di accoglienza, in conformità alle disposizioni del presente capo.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;251#art-t-19

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