Trattato›Capo II
Art. 16
In vigore dal 10 set 2003
1. In caso di decesso di un membro della Forza o della componente civile, se le autorità dello Stato di accoglienza richiedono l'effettuazione di una autopsia, nel quadro di un procedimento giudiziario o amministrativo, è autorizzata a presenziare anche un'autorità dello Stato d'origine.
2. Salvo il disposto del paragrafo precedente, le autorità dello Stato di accoglienza sono tenute ad autorizzare il trasferimento della salma nello Stato d'origine secondo le norme vigenti per il trasporto dei resti nel territorio dello Stato di accoglienza.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;251#art-t-16