Trattato›Capo IV
Art. 21
In vigore dal 10 set 2003
1. In caso di danni causati alle persone o ai beni di una delle Parti, o ad un terzo o ai suoi beni, da una persona o da un bene di una delle Parti fuori dal servizio, l'obbligo dell'indennizzo incombe sull'autore del danno.
2. Le Parti possono decidere che EUROFOR si faccia carico del risarcimento del danno.
3. Nella fattispecie di cui al paragrafo 2, il Generale che comanda EUROFOR può esercitare un'azione di rivalsa nei confronti dell'autore del danno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;251#art-t-21