Trattato›Capo V
Art. 24
In vigore dal 10 set 2003
Il Generale che comanda EUROFOR, su richiesta motivata, deve autorizzare gli incaricati dei servizi competenti a ispezionare, riparare, fare la manutenzione, ricostruire, spostare installazioni, reti elettriche e collettori all'interno delle infrastrutture del Comando e della Forza, a condizione che dette attività non ostacolino il normale funzionamento e la sicurezza di queste ultime.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;251#art-t-24