TrattatoCapo V

Art. 24

In vigore dal 10 set 2003
Il Generale che comanda EUROFOR, su richiesta motivata, deve autorizzare gli incaricati dei servizi competenti a ispezionare, riparare, fare la manutenzione, ricostruire, spostare installazioni, reti elettriche e collettori all'interno delle infrastrutture del Comando e della Forza, a condizione che dette attività non ostacolino il normale funzionamento e la sicurezza di queste ultime.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;251#art-t-24

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Art. 24 Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana, la Repubblica francese, la Repubblica portoghese ed il Regno di Spagna recante lo Statuto di «EUROFOR», fatto a Roma il 5 luglio 2000. — Testo vigente | Portale Normativo