Art. 24
TrattatoCapo V

Art. 24

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In vigore dal 10 set 2003
Il Generale che comanda EUROFOR, su richiesta motivata, deve autorizzare gli incaricati dei servizi competenti a ispezionare, riparare, fare la manutenzione, ricostruire, spostare installazioni, reti elettriche e collettori all'interno delle infrastrutture del Comando e della Forza, a condizione che dette attività non ostacolino il normale funzionamento e la sicurezza di queste ultime.
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