TrattatoCapo VI

Art. 29

In vigore dal 10 set 2003
Al fine di eseguire il controllo sui conti di EUROFOR ogni Parte designa revisori contabili incaricati di: a) controllare le entrate e le uscite di EUROFOR; b) stendere annualmente la relazione di bilancio; c) controllare il rispetto delle norme finanziarie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-08-19;251#art-t-29

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 29 Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana, la Repubblica francese, la Repubblica portoghese ed il Regno di Spagna recante lo Statuto di «EUROFOR», fatto a Roma il 5 luglio 2000. — Testo vigente | Portale Normativo