TrattatoCapo VI

Art. 31

In vigore dal 10 set 2003
1. EUROFOR può stipulare contratti pubblici nel rispetto dei principi vigenti nell'Unione Europea. 2. Le norme comunitarie in materia di contratti pubblici si applicano alle seguenti condizioni: a) il Generale che comanda EUROFOR ha la responsabilità del contratto; b) la decisione dell'assegnazione del contratto può essere oggetto di un ricorso gratuito dinanzi al CIMIN, che si pronuncia entro un mese; 3. Fatte salve le disposizioni di cui sopra, sono esclusi dalle procedure di contratti pubblici coloro che: a) offrono beni o servizi provenienti da uno Stato con cui una delle Parti non intrattiene relazioni diplomatiche; b) perseguono direttamente o indirettamente interessi che una delle Parti considera contrari agli interessi essenziali della sua sicurezza o politica estera.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-08-19;251#art-t-31

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo