Trattato›Capo VIII
Art. 36
In vigore dal 10 set 2003
1. Ciascuna delle Parti può denunciare il presente Trattato in ogni momento previa notifica scritta alle altre Parti.
2. Il recesso avrà efficacia dopo sei mesi dal ricevimento dell'ultima notifica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;251#art-t-36