TrattatoCapo VII

Art. 32

In vigore dal 10 set 2003
1. Nell'ambito del suo uso ufficiale, gli averi, i redditi e gli altri beni di EUROFOR sono esonerati da tutte le imposte dirette. 2. Nei casi in cui EUROFOR effettui acquisti consistenti di beni o servizi necessari all'uso ufficiale, il cui prezzo comprende tasse sul volume d'affari, gli Stati membri adottano, ogni qualvolta ciò è possibile, misure adeguate ai fini della rimessa o del rimborso di detta tassa. 3. L'importazione di beni e merci da parte di EUROFOR destinati ad usi ufficiali sono esonerate da diritti e tasse indirette. 4. Gli automezzi di EUROFOR destinati ad uso ufficiale sono esonerati da tasse di circolazione o d'immatricolazione. 5. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alle unità assegnate ad EUROFOR. 6.a) L'acquisto e l'importazione di carburanti e lubrificanti necessari agli usi ufficiali del Comando o delle unità degli Stati Parte del presente Trattato sono esonerati da diritti e tasse indirette quando tali unità sono assegnate ad EUROFOR a seguito del trasferimento dell'autorità al Generale che la comanda. b) Detto esonero non si applica ad acquisti e ad importazioni effettuate da unità nel loro territorio nazionale. 7. I beni e le merci acquistati ovvero importati usufruendo dell'esonero, o che abbiano dato diritto al rimborso di cui al presente articolo possono essere ceduti o messi a disposizione - a titolo gratuito o oneroso - soltanto alle condizioni fissate dallo Stato membro che ha concesso l'esonero ovvero il rimborso. 8. EUROFOR non gode di alcuna esenzione per imposte, tasse e diritti che costituiscono il corrispettivo di servizi di pubblica utilità. 9. Non può essere concesso alcun esonero da diritti o tasse di qualsiasi natura per le spese relative a materiali ed equipaggiamenti militari.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;251#art-t-32

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