Trattato›Capo VII
Art. 32
In vigore dal 10 set 2003
1. Nell'ambito del suo uso ufficiale, gli averi, i redditi e gli altri beni di EUROFOR sono esonerati da tutte le imposte dirette.
2. Nei casi in cui EUROFOR effettui acquisti consistenti di beni o servizi necessari all'uso ufficiale, il cui prezzo comprende tasse sul volume d'affari, gli Stati membri adottano, ogni qualvolta ciò è possibile, misure adeguate ai fini della rimessa o del rimborso di detta tassa.
3. L'importazione di beni e merci da parte di EUROFOR destinati ad usi ufficiali sono esonerate da diritti e tasse indirette.
4. Gli automezzi di EUROFOR destinati ad uso ufficiale sono esonerati da tasse di circolazione o d'immatricolazione.
5. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alle unità assegnate ad EUROFOR.
6.a) L'acquisto e l'importazione di carburanti e lubrificanti necessari agli usi ufficiali del Comando o delle unità degli Stati Parte del presente Trattato sono esonerati da diritti e tasse indirette quando tali unità sono assegnate ad EUROFOR a seguito del trasferimento dell'autorità al Generale che la comanda.
b) Detto esonero non si applica ad acquisti e ad importazioni effettuate da unità nel loro territorio nazionale.
7. I beni e le merci acquistati ovvero importati usufruendo dell'esonero, o che abbiano dato diritto al rimborso di cui al presente articolo possono essere ceduti o messi a disposizione - a titolo gratuito o oneroso - soltanto alle condizioni fissate dallo Stato membro che ha concesso l'esonero ovvero il rimborso.
8. EUROFOR non gode di alcuna esenzione per imposte, tasse e diritti che costituiscono il corrispettivo di servizi di pubblica utilità.
9. Non può essere concesso alcun esonero da diritti o tasse di qualsiasi natura per le spese relative a materiali ed equipaggiamenti militari.
Storico versioni
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