TrattatoCapo VII

Art. 33

In vigore dal 10 set 2003
Ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, i membri della Forza e della componente civile di EUROFOR che eleggono domicilio nello Stato di accoglienza soltanto per lo svolgimento delle loro funzioni a servizio di EUROFOR, sono considerati come se avessero mantenuto il loro domicilio fiscale nello Stato d'origine, il quale versa loro le retribuzioni dovute per il servizio svolto presso EUROFOR. Detta disposizione si applica altresì al coniuge che non esercita un'attività professionale o commerciale nello Stato di accoglienza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-08-19;251#art-t-33

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo