Trattato›Capo VIII
Art. 37
In vigore dal 10 set 2003
Le Parti del presente Trattato possono invitare in qualsiasi momento e di comune accordo un altro Stato membro della UEO ad aderire al presente trattato. Al momento dell'adesione si applicheranno a detto Stato tutte le clausole del presente Trattato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;251#art-t-37