Art. 37
TrattatoCapo VIII

Art. 37

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In vigore dal 10 set 2003
Le Parti del presente Trattato possono invitare in qualsiasi momento e di comune accordo un altro Stato membro della UEO ad aderire al presente trattato. Al momento dell'adesione si applicheranno a detto Stato tutte le clausole del presente Trattato.
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