TrattatoCapo V

Art. 25

In vigore dal 10 set 2003
1. L'assistenza sanitaria ai membri della Forza, della componente civile ed alle persone a carico è somministrata presso le strutture civili e militari secondo le stesse modalità di quelle concesse ai cittadini dello Stato di accoglienza di grado o categoria equivalente. 2. L'assunzione in carico delle cure somministrate avviene secondo le modalità previste dagli accordi di reciprocità esistenti al riguardo fra gli Stati d'origine e di accoglienza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-08-19;251#art-t-25

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 25 Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana, la Repubblica francese, la Repubblica portoghese ed il Regno di Spagna recante lo Statuto di «EUROFOR», fatto a Roma il 5 luglio 2000. — Testo vigente | Portale Normativo