Art. 25
TrattatoCapo V

Art. 25

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In vigore dal 10 set 2003
1. L'assistenza sanitaria ai membri della Forza, della componente civile ed alle persone a carico è somministrata presso le strutture civili e militari secondo le stesse modalità di quelle concesse ai cittadini dello Stato di accoglienza di grado o categoria equivalente. 2. L'assunzione in carico delle cure somministrate avviene secondo le modalità previste dagli accordi di reciprocità esistenti al riguardo fra gli Stati d'origine e di accoglienza.
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