Trattato›Capo IV
Art. 20
In vigore dal 10 set 2003
1. In caso di danni causati alle persone o ai beni di una delle Parti, o ad un terzo o ai suoi beni, da un membro del personale o da una delle Parti nello svolgimento dei compiti relativi all'esecuzione del presente Trattato, le Parti provvederanno pariteticamente al risarcimento del danno.
2. Tuttavia in caso di esercitazione o di operazioni, le particolari modalità di ripartizione dell'eventuale risarcimento tra le Parti saranno specificate nel documento stipulato fra le Parti per regolare l'esercitazione ovvero l'operazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;251#art-t-20