Trattato›Capo III
Art. 17
In vigore dal 10 set 2003
1. Le autorità dello Stato di accoglienza hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sui membri della Forza o della componente civile o sulle persone a loro carico relativamente a reati commessi nel territorio di detto Stato e puniti dalla legislazione di questo.
2. Tuttavia le autorità dello Stato d'origine hanno diritto di esercitare in via prioritaria la loro giurisdizione sui membri della Forza o della componente civile aventi la nazionalità di detto Stato relativamente a:
a) reati che attentano alla sicurezza o ai beni di detto Stato;
b) reati derivanti da azioni o omissioni commesse intenzionalmente o per negligenza in servizio ovvero in relazione a questo.
3. Nell'ipotesi di cui al paragrafo 2, lo Stato interessato può rinunciare all'esercizio della giurisdizione di cui dispone in via prioritaria, previa notifica all'altro Stato, e salvo accettazione di quest'ultimo.
4. Le autorità competenti dello Stato d'origine, hanno diritto di esercitare nel territorio dello Stato di accoglienza il potere disciplinare nei confronti dei membri della Forza e della componente civile che hanno la loro nazionalità.
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