TrattatoCapo I

Art. 11

In vigore dal 10 set 2003
1. Le Parti attuano misure che garantiscono la protezione delle informazioni, documenti e materiali ricevuti o trasmessi da EUROFOR ed ai quali è assegnata una classifica che ne limita la diffusione. 2. Dette misure di protezione sono oggetto di accordo tra le Parti. 3. Ai sensi dell' di cui al presente Trattato, lo scambio d'informazioni classificate tra EUROFOR, la UEO, la NATO e le altre organizzazioni internazionali, nonché la protezione di dette informazioni, sono regolate da specifici accordi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-08-19;251#art-t-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo